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D.P.R. 15/02/2006C) uso antibrina: le concessioni d'acqua per contrastare le brinate sono ammesse fino ad una portata unitaria massima di 12 l/s/ha, che può essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di tempo in cui tali fenomeni si manifestano; è ammessa la possibilità di utilizzare un unico impianto di sollevamento per l'utilizzo irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha; D) uso zootecnico: la portata di concessione è determinata secondo i seguenti valori massimi unitari per ciascun capo di allevamento: -bovini da latte: 100 litri/giorno; -altri bovini ed equini: 50 litri/giorno; - ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno; -avicunicoli: 0,5 litri/giorno. La portata così ottenuta può essere maggiorata fino a un massimo del 20% per le attività accessorie connesse all'allevamento zootecnico; E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti ittiogenici non deve superare la misura necessaria ad assicurare 15 ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli organi provinciali competenti in base alla legislazione provinciale in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessità; F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonchè fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri: i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW; ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate; iii. il funzionamento dell'impianto deve essere a portata fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a modulazione giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello; iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilità ambientale; v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all'interno di aree naturali protette, nè devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico. E' comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale. Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purchè: a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto; b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto ri guarda il periodo di derivazione e le portate derivate; c) sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera b). Il Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente. Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235, inserito dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999 n. 463. Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente. La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano; G) innevamento: le richieste di utilizzazione di acque per innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area sciabile e la disponibilità di risorsa idrica dei bacini idrografici coinvolti, individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in casi eccezionali possono derivare acque sotterranee. Va inoltre privilegiato l'accumulo dei prelievi nei periodi di morbida al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di concessione deve essere determinata in riferimento alle superfici di pista da sci effettivamente innevate ed alla quota a cui esse si trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di altezza cumulata di neve prodotta nell'arco di ciascuna stagione sciistica: Altitudine della superficie da innevare (m.s.m.) Altezza massima annuale di neve prodotta (cm) superiore a 2000 40 fra 1800 e 2000 50 fra 1600 e 1800 60 inferiore a 1600 70 Detti valori possono essere aumentati del 20 per cento per le porzioni di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli; Nei casi di assoluta necessità ed urgenza la provincia può assentire l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle presenti disposizioni, purchè ciò sia compatibile con le necessità di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del DMV; H) uso industriale: la determinazione della quantità d'acqua concedibile per finalità produttive deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in rapporto agli standard tecnologici che consentono la massima riduzione dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile caso, l'uso di acque poco pregiate ed il ricorso a sistemi di ricircolo delle acque utilizzate; I) altri usi: la determinazione della quantità d'acqua concedibile per finalità diverse da quelle sopra elencate deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentano la massima riduzione dei consumi. 2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dispongono l'adeguamento dei prelievi ai parametri quantitativi previsti dal comma 1 entro un termine non superiore a dieci anni e comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni interessate rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità eventualmente definiti per il corso d'acqua. 3. Per quanto non disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento alla parte terza dell'elaborato di piano. Art. 8 - Ghiacciai 1. E' vietata l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi - in ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata e di alimentazione delle falde acquifere, nonchè in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, è tuttavia ammessa l'utilizzazione delle acque di naturale fusione dei ghiacciai all'esclusivo servizio di strutture esistenti in loco per le quali non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento. Art. 9 - Laghi e fasce lacuali 1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi è ammesso - in quanto compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei seguenti limiti e modalità: a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo d'acqua è ammesso per l'approvvigionamento di strutture esistenti in loco; nella fascia di 500 metri dal limite demaniale è vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabiledomestico; b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo è ammesso solo se il volume dell'invaso supera i 50.000 metri cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale è vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabiledomestico; c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei livelli idrometrici e che non vanno a detrimento della qualità del lago e degli ecosistemi da esso alimentati. 2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, in contrasto con i divieti e le prescrizioni del comma 1, possono essere esercitate fino alla scadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001 n. 3, fino alla scadenza ivi prevista. Art. 10 - Acque sotterranee 1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d'acque sotterranee possono essere assentite in via subordinata rispetto ad altre forme di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli usi potabili e non devono arrecare pregiudizio alle falde acquifere. A tal fine, può essere richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale. 2. Nelle aree in cui risultino alterate le condizioni quali-quantitative delle risorse idriche, con particolare riguardo a quelle sotterranee, può essere vietata o limitata l'estrazione di acque dal sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi divieti e limitazioni provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, fatti salvi i divieti o le limitazioni prescritti da altre disposizioni normative o dai provvedimenti amministrativi assunti in base alle predette disposizioni. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina provinciale concernente l'utilizzazione di acque per usi potabili-domestici ovvero alle derivazioni disciplinate dall'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001 n. 3. Art. 11 - Deflusso minimo vitale 1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, nonchè allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV). 2. La determinazione del DMV è effettuata dalla provincia per ambiti idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla provincia, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, in esito alle attività di cui al comma 6. 3. Il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i valori di DMV e stabilisce i termini e le modalità di adeguamento a detti valori per le derivazioni esistenti; le nuove derivazioni, incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione. |
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